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04 Marzo, 2005
Il Governo "Federalista" con un decreto mette le mani sui conti degli enti Locali ( Sen. Cinzia Font
E ora il federalismo!” ha tuonato la Lega, per l’ennesima volta, dopo il risultato delle elezioni regionali.

Il Governo "Federalista" con un decreto mette le mani sui conti degli enti Locali ( Sen. Cinzia Fontana)
E ora il federalismo!” ha tuonato la Lega, per l’ennesima volta, dopo il risultato delle elezioni regionali. Che cosa di federalista sia stato fatto, lo vediamo ogni giorno.
Con un decreto che più centralista non si può, il governo “del federalismo” mette le mani nei conti e nell’organizzazione degli enti locali tagliando, imponendo, vietando, sopprimendo. Per ridurre i costi, dice. Intanto però lo stesso decreto regala 600 milioni di euro (lo ricordo: sono 1,2 miliardi delle vecchie lire!) al Comune di Roma (non è più “ladrona” ora?).
Il problema è che il decreto sopprime anche ciò che non costa nulla. Come, nel nostro territorio, i Circondari, tra l’altro previsti dallo Statuto della Provincia e già costituiti nel Cremasco e nel Soresinese. Si tratta di organizzazioni a costo zero, che però svolgono un ruolo fondamentale in una provincia in cui quasi tutti i Comuni sono di piccole e piccolissime dimensioni e quindi hanno bisogno di un luogo in cui condividere e concordare una “idea” del territorio e le azioni comuni conseguenti.
I Circondari, come tante altre cose, sono nati dal basso, sostenuti nel nostro territorio anche dalla Lega o almeno da suoi esponenti di primo piano. Sono dunque una delle espressioni più limpide del federalismo vero, perché concreto. Forse è proprio per questo che il decreto, semplicemente, dice che “sono aboliti”, insieme agli Ato, alle Circoscrizioni, a molti livelli di organizzazione che in forma autonoma gli enti locali si erano dati e perfino insieme al Difensore civico.
Bel modo di fare il federalismo!
E non lo dico io: lo dicono i sindaci lombardi, molti dei quali appartenenti alla Lega, che proprio oggi hanno manifestato a Milano per chiedere non il Federalismo con la F maiuscola, ma almeno di non essere letteralmente strozzati da questo governo che impone tagli, vieta di spendere anche i soldi che magari qualche Comune ha da parte, riduce i trasferimenti – cioè i soldi che i Comuni usano per i servizi ai cittadini – e per vantarsi di aver ridotto le tasse abolisce anche l’Ici, unica tassa davvero federalista perché gestita dai Comuni, senza però coprire interamente il loro mancato introito.
“E ora il federalismo!” ha tuonato la Lega, per l’ennesima volta, dopo il risultato delle elezioni regionali. Che cosa di federalista sia stato fatto, lo vediamo ogni giorno.
Io spero che i molti leghisti che guidano o operano nelle nostre amministrazioni locali abbiano un sussulto di federalismo vero e chiedano conto delle azioni biecamente centraliste che loro esponenti nazionali, nel governo di cui fanno parte, portano avanti.

Cinzia Fontana, senatrice PD
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Il testo del "DECRETO ENTI LOCALI"
Il Decreto Legge n. 2 del 25 gennaio 2010 "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", definitivamente convertito in legge dal Senato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo scorso.
Si riportano di seguito i contenuti principali del provvedimento.

Art. 1 - Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali

Comma 1 – Riduzione contributo ordinario agli enti locali
Si conferma la riduzione dei trasferimenti erariali per i Comuni e le Province stabilito dalla legge finanziaria 2010 ma, mentre allora la riduzione era legata esclusivamente agli enti per i quali avesse luogo il rinnovo dei consigli, ora si rimodula nel modo seguente:
- riduzione di 13 milioni di euro nell’anno 2010 a tutti gli enti locali;
- riduzione di 91 milioni di euro nell’anno 2011 esclusivamente agli enti per i quali avrà luogo il rinnovo dei consigli;
- riduzione di 125 milioni di euro nell’anno 2012 agli enti per i quali avrà luogo il rinnovo dei consigli nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell’anno precedente.
Si prevede inoltre che una legge dello Stato dovrà determinare l’ammontare della riduzione del contributo ordinario anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Comma 1 – Riduzione del numero dei consiglieri provinciali
Rispetto alla legge finanziaria 2010, si estende anche ai componenti dei consigli provinciali la riduzione del 20% già prevista per il numero dei componenti dei consigli comunali. Si chiarisce che nel calcolo della riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali non sono computati il Sindaco e il Presidente della Provincia.

Comma 1-bis – Numero massimo degli assessori provinciali
Con questo comma si equipara la disciplina per comuni e province riguardo il numero massimo degli assessori, stabilendo che per entrambi gli enti il numero massimo degli assessori sarà pari ad un quarto del numero dei consiglieri, con arrotondamento all’unità superiore. Contrariamente a quanto previsto nel comma precedente, in questo caso nel numero dei consiglieri comunali e provinciali da prendere a riferimento sono computati il Sindaco e il Presidente della Provincia.
Si ricorda che la legge finanziaria 2010 aveva invece stabilito due discipline diverse, prevedendo che il numero massimo degli assessori comunali fosse pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune, mentre il numero massimo degli assessori provinciali fosse pari ad un quinto del numero dei consiglieri della provincia.

Comma 1-ter – Soppressione dei circondari provinciali
Si sopprimono i circondari provinciali esistenti e si abroga la disciplina prevista nel Testo Unico degli Enti Locali che li istituiva (art. 21, commi 1 e 2, del Tuel).
L’art. 21, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali prevedeva che la provincia, in relazione all’ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, poteva disciplinare nello Statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
Ai sensi del comma 2, nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo Statuto della provincia poteva demandare ad un apposito regolamento l’istituzione dell’assemblea dei sindaci del circondario con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

Comma 1-quater – Disposizioni in materia di difensori civici, circoscrizioni comunali, direttori generali e consorzi
Vengono apportate alcune modifiche rispetto alle misure contenute nella legge finanziaria 2010:
- difensore civico: si chiarisce che l’abolizione della figura del difensore civico riguarda quello “comunale” e che le relative funzioni possono essere attribuite, con apposita convenzione, al difensore civico della provincia di riferimento, che diventerà “difensore civico territoriale”.
- circoscrizioni: si stabilisce che la soppressione di tutte le circoscrizioni riguarda i comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti. Ai comuni sopra tale limite viene data la facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti.
- direttore generale: il comma prevede che il direttore generale possa essere ancora nominato nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
- consorzi: il comma sottrae alla soppressione dei consorzi di funzioni, prevista dalla legge finanziaria 2010, i bacini imbriferi montani.

Comma 1-quinquies – Soppressione delle Autorità d’ambito territoriale
Si sopprimono, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le Autorità d’ambito territoriale previste dal Codice dell’Ambiente, di cui agli artt. 148 e 201 di detto Codice. Entro quella data, le Regioni devono attribuire con legge le funzioni esercitate dalle Autorità.
In base all’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, l’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
In base all’art. 201, le regioni disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito alle quali è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Comma 1-sexies – Le comunità montane
Si modifica la previsione della legge finanziaria 2010 in base alla quale il 30% delle risorse finanziarie relative alle comunità montane viene assegnato ai “comuni montani”, ossia ai comuni in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
Il comma amplia la platea dei beneficiari delle suddette risorse, in quanto prevede che esse siano distribuite tra tutti i comuni appartenenti alle comunità montane (e non solo a quelli che effettivamente siano comuni montani)

Comma 2 – Decorrenza delle misure di contenimento della spesa
Le disposizioni relative alla riduzione dei consiglieri comunali e provinciali, alla soppressione delle circoscrizioni comunali e alla soppressione dei consorzi si applicheranno a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
La disposizione relativa alla riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali si applica a decorrere dal 2010 e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
Le disposizioni riguardanti la soppressione della figura del difensore civico comunale e del direttore generale sotto i 100.000 abitanti si applica, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le Autorità d’ambito territoriale si sopprimono a partire dal 1 gennaio 2011.


Art. 2 - Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province

Comma 1
Il decreto prevede la ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni dei collegi per le elezioni provinciali. Tale ridefinizione è conseguente alla riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dall’art. 1.
Si specifica che la riduzione del numero dei consiglieri provinciali è efficace anche nell’ipotesi di mancata ridefinizione della tabella delle circoscrizioni. In tal caso, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.
La legge 122/1951 “Norme per l’elezione dei Consigli provinciali” prevede che non possono essere presentate candidature in numero superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia. In caso di mancata ridefinizione della tabella delle circoscrizioni e con la contemporanea riduzione del numero dei consiglieri provinciali, si determinerebbe una situazione in cui il numero dei collegi elettorali sarebbe superiore al numero dei consiglieri provinciali da eleggere e così i partiti politici non potrebbero presentare candidature in tutti i collegi. Pertanto, il presente comma introduce una deroga alla legge 122/1951 prevedendo la presentazione di candidati in numero non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.

Comma 1-bis
Il comma prevede che per la ridefinizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi debba essere previamente sentita la Provincia interessata. Se la Provincia non esprime il proprio avviso entro 30 giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato.


Art. 3 - Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni
L’articolo 3 prevede che le regioni determinino l’importo degli emolumenti e delle altre indennità percepite dai consiglieri regionali in modo tale che non eccedano l’indennità spettante ai membri del Parlamento.

Art. 4 - Disposizioni per la funzionalità degli enti locali

Comma 1 – Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio
Si confermano per l’anno 2010 le disposizioni previste dalla legge n.26/2005 concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Comma 2 – Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per l’anno 2010
Il comma provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2010, sulla base dei criteri già adottati per lo scorso anno dalla legge n. 154/2008 e delle modifiche alle dotazioni finanziarie dei fondi intervenute successivamente.
Il comma, pertanto, si limita a confermare il quadro normativo a legislazione vigente.

Comma 3 – Proroga al 2010 della compartecipazione provinciale al gettito Irpef
Si conferma per l’anno 2010 la compartecipazione delle province al gettito dell’Irpef, disciplinata dalla legge finanziaria per il 2003.

Comma 4 – Interventi a valere sul fondo ordinario per gli enti locali
Come previsto dalla legge finanziaria 2010, si prorogano per gli anni 2010- 2011-2012 i contributi per i piccoli comuni con determinati parametri demografici, già disposti per il triennio precedente dalla legge finanziaria per il 2007.
Nello specifico si tratta di:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito Irpef, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento. La norma prevede, inoltre, che almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito Irpef, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
Diversamente, invece, dalla legge finanziaria 2010, vengono meno i contributi in favore delle comunità montane e vengono aggiunti quelli per l’amministrazione provinciale dell’Aquila e per i comuni della stessa provincia.

Commi 4-bis e 4-ter – Somme versate a titolo di addizionale comunale all’Irpef
Questi due commi prevedono che le somme versate a titolo di addizionale comunale all’Irpef prive del codice catastale del comune beneficiario e le somme non attribuibili al comune beneficiario indicato in fase di versamento una volta che siano decorsi i termini per la richiesta di rimborso da parte del contribuente, siano riversate, a partire dal 1 aprile 2010, all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente attribuite ai comuni con le modalità previste dal decreto del Ministro Interno 20/2/2008.
Si ricorda che con detto decreto sono stati individuati i criteri di riparto da utilizzare per l’attribuzione fra i singoli comuni dell’incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all’Irpef. I criteri si riferiscono alla condizione di comune sottodotato di risorse (D.Lgs. n. 244/1997) e a quella di comune sottomedia rispetto al reddito imponibile nazionale medio ai fini Irpef.

Comma 4-quater – Certificazione maggior gettito Ici
Il comma reca una serie di disposizioni concernenti la certificazione del maggior gettito accertato dell’Ici:
- viene prorogato il termine, dal 31 marzo 2010 al 31 maggio 2010, entro cui deve avvenire la trasmissione delle certificazioni del maggior gettito Ici, eliminando altresì la prevista perentorietà di detto termine a pena di decadenza
- vengono introdotte specifiche disposizioni riguardanti i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di certificazione del maggior gettito Ici
- viene soppressa la previsione in base alla quale si stabiliva che non sarebbero stati ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quella prevista, che potesse eventualmente realizzarsi (commi 39 e 46 D.L. n.262/2006). Con il comma attuale, quindi, verrebbe così consentita la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni anche in relazione all’eventuale maggior gettito Ici ulteriore rispetto a quello previsto.

Commi da 4-quinquies a 4-novies – Modifiche al “Patto di stabilità”
I commi in esame inseriscono modifiche alla vigente normativa in tema di Patto di stabilità degli enti locali e delle regioni, escludendo alcune poste contabili dai limiti del Patto. Ecco, in estrema sintesi, il contenuto delle modifiche:
- il comma 4-quinquies stabilisce che gli enti locali che, nel 2009, abbiano escluso dalla contabilità rilevante ai fini del patto di stabilità le poste relative a cessioni azionarie di società di servizi, distribuzione di dividendi, corrispettivi di cessioni immobiliari, se finalizzati ad investimenti o a riduzione di debito, siano tenuti ad operare in tal senso anche nel 2010 e nel 2011;
- il comma 4- sexies esclude anche per il 2010, nei confronti di taluni enti locali “virtuosi”, alcuni pagamenti dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità già esclusi per l’anno 2009. In pratica, vengono estese al 2010 le disposizioni della legge n. 33/2009, in base alla quale gli enti interessati all’esclusione sono quelli che abbiano rispettato il patto di stabilità per l’anno 2008, che presentino un rapporto fra numero di dipendenti ed abitanti inferiore alla media nazionale e che nel corso del 2009 abbiano registrato impegni di spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, non superiori a quelli medi corrispondenti registrati nel triennio 2006-2008;
- il comma 4-septies esclude, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità 2010, le risorse provenienti dall’Unione europea e le relative spese. Inoltre disciplina le modalità con le quali gli enti locali interessati calcolano le percentuali relative ai dividendi determinati da operazioni straordinarie di società di servizi pubblici locali quotate;
- il comma 4-octies autorizza le regioni, coinvolte in vincoli di spesa, a ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione di determinati impegni di parte corrente, disciplinandone le relative modalità di calcolo, nonché le modalità di trasmissione di informazioni e di verifica;
- il comma 4-novies esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità le spese sostenute dagli enti locali per i cosiddetti “grandi eventi” rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si renda necessaria la delibera dello stato di emergenza (questi ultimi già esclusi dal saldo finanziario previsto in materia di patto di stabilità).

Comma 4-decies – Attuazione dei programmi di valorizzazione degli immobili della Difesa
Il comma reca disposizioni attuative delle norme contenute nella legge finanziaria per il 2010 relative alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa mediante trasferimento o conferimento a fondi comuni di investimento da costituire appositamente.

Comma 5 – Risorse all’Ente italiano montagna
Viene inserito l’Ente italiano montagna tra i destinatari delle risorse di cui al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili nell’elenco 1 previsto dalla legge finanziaria per il 2010.

Commi da 6 a 8 – Contributo al Comune di Roma per il ripiano di debiti
Viene previsto un contributo di 600 milioni di euro per l’anno 2010 per il Comune di Roma per ripiano di debiti.
Si ricorda che con il D.L. 154/2008 era già stato attribuito al Comune di Roma un contributo di 500 milioni di euro per l’anno 2009 e che lo stesso decreto prevedeva, a decorrere dall’anno 2010, in sede di attuazione dell’art. 119 della Costituzione (Roma Capitale), un ulteriore contributo di ulteriori 500 milioni di euro all’anno.
Il presente comma, inoltre, precisa che l’attribuzione dei 600 milioni di euro è effettuato mediante assegnazione di quote dei fondi di investimento immobiliari della Difesa e mediante i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili ai fondi comuni.

Comma 8-bis – Commissario del Governo per il piano di rientro del Comune di Roma
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del Comune di Roma.

Comma 9 – Approvazione degli interventi del Fondo per lo sviluppo delle isole minori anno 2008
Vengono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori per l’anno 2008 come indicati nel Documento unico di programmazione isole minori, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva del Fondo per l’anno 2008.

Comma 9-bis – Determinazione dei trasferimenti erariali alle province
Il comma disciplina i criteri di attribuzione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali nell’ipotesi di modificazione delle circoscrizioni territoriali degli enti locali a seguito di distacchi intervenuti ai sensi dell’art. 132 della Costituzione (province che si staccano da una regione e si aggregano ad un’altra).




 


       


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