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04 Marzo, 2005
La delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Documentazione inoltrata dalla Senatrice Cinzia Fontana

Sulla G.U. del 4 novembre è stata pubblicata la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che riguarda le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti disagiati, in attuazione del decreto Bersani del 28.12.2007.

Vi inoltro la documentazione per opportuna conoscenza e per dare le necessarie informazioni.

Senatrice Cinzia Fontana

 

Deliberazione 6 agosto 2008 - ARG/elt 117/08

Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di

energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del

decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 agosto 2008

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno

2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che

abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare

l’articolo 2, comma 12, lettera e);

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.

79/99);

il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con la legge 17 aprile 2003,

n. 83 (di seguito: decreto legge n. 25/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

l’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con la legge

3 agosto 2007, n. 125;

il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n.

26/07);

la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito: decreto legge n. 112/08);

il decreto del Ministero della Sanità 28 agosto 1999, n. 332 recante “Norme per

le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario

nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante

criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell’elettricità e del gas;

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 recante

“Ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da destinare a iniziative a

vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388” (di seguito: decreto 18 dicembre 2006);

2

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro

dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà

sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione

delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per

i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di

salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);

la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità)

20 maggio 1997, n. 61/97;

il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia

elettrica – periodo di regolazione 2008-2011, Allegato A alla deliberazione n.

348/07 (di seguito: TIT);

la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2001, n. 264/01 (di seguito:

deliberazione n. 264/01);

la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02 (di seguito:

deliberazione n. 199/02);

la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito:

deliberazione n. 203/05);

la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito:

deliberazione n. 126/06);

la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 e in particolare

l’Allegato A, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente

modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);

la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07 (di seguito:

deliberazione n. 135/07);

la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e in particolare

l’Allegato A, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2007, n. 269/07 (di seguito:

deliberazione n. 269/07)

la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e in particolare

l’Allegato A, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07 (di seguito:

deliberazione n. 349/07);

la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2007, n. 262/07;

la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 e s.m.i. (di

seguito: ARG/elt 4/08);

la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2008, ARG/elt 101/08 (di seguito:

deliberazione ARG/elt 101/08;

il documento per la consultazione 20 febbraio 2003 “Tariffe di fornitura

dell’energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione economicamente

disagiati”;

il documento per la consultazione 18 gennaio 2007, atto n. 3/07 (di seguito:

documento per la consultazione 18 gennaio 2007);

il documento per la consultazione 21 maggio 2007, atto n. 22/07 (di seguito:

documento per la consultazione 21 maggio 2007);

il documento per la consultazione 20 dicembre 2007, atto n. 56/07 (di seguito:

documento per la consultazione 20 dicembre 2007);

3

la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008,

prot. Autorità n. 1716 del 22 gennaio 2008.

Considerato che:

con la deliberazione n. 264/01, come modificata dalla deliberazione n. 199/02,

l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti

tariffari finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di carattere sociale

nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, così come

previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95;

con la deliberazione n. 126/06, l’Autorità ha dato nuovo impulso al

procedimento di cui al precedente alinea disponendo altresì che il medesimo

procedimento fosse inserito tra i procedimenti oggetto della sperimentazione

triennale dell’Analisi di impatto della regolazione (AIR), ai sensi della

deliberazione n. 203/05;

nel rispetto della suddetta metodologia, l’Autorità ha delineato nei documenti

per la consultazione del 18 gennaio 2007, 21 maggio 2007 e 20 dicembre 2007

gli obiettivi generali del procedimento; in particolare, gli obiettivi che l’Autorità

intende perseguire sono:

a. certezza e trasparenza del sistema tariffario;

b. coerenza tra il prezzo applicato agli utenti e il costo connesso con

l’erogazione dei servizi regolati;

c. sostegno all’uso efficiente delle risorse energetiche, attraverso forme di

modulazione dei corrispettivi tariffari che disincentivino i consumi

eccessivi;

d. tutela dei clienti del servizio elettrico in condizioni di disagio economico

e/o dovuto a gravi motivi di salute che rendano il servizio elettrico

essenziale per il mantenimento in vita;

e. minimizzazione dell’impatto della manovra tariffaria sui costi dell’utente

medio e sulle fasce di consumo tipiche delle famiglie numerose;

f. economicità e ragionevolezza dei processi necessari per la gestione

amministrativa del sistema tariffario;

sempre in coerenza con la metodologia AIR, è stata offerta ai soggetti interessati

in diverse occasioni la possibilità di intervenire nel procedimento, fornendo

elementi utili alla formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità; in

particolare:

a. nel corso del secondo semestre dell’anno 2006 è stata attivata una fase

ricognitiva, anche tramite incontri tematici con le rappresentanze delle

imprese di distribuzione e vendita di energia elettrica, dei consumatori, dei

lavoratori e di alcune associazioni per la tutela degli interessi dei cittadini

diversamente abili;

b. in data 18 gennaio 2007 è stato diffuso il primo documento per la

consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino

al 20 febbraio 2007 la cui sintesi è stata pubblicata sul sito internet

dell’Autorità nel corso del mese di marzo 2007;

c. in data 8 febbraio 2007 è stato organizzato un seminario pubblico per

l’approfondimento delle tematiche affrontate nel primo documento per la

consultazione;

4

d. in vista della completa liberalizzazione del servizio di vendita dell’energia

elettrica, in data 21 maggio 2007 è stato diffuso il secondo documento per la

consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni:

i. fino al 5 giugno 2007, per la parte relativa alla revisione

transitoria del sistema tariffario a seguito dell’avvio della

liberalizzazione;

ii. fino al 22 giugno 2007, per la parte relativa alla proposta finale

dell’Autorità in materia di revisione del sistema tariffario

domestico a seguito dell’introduzione dei meccanismi di tutela

dei clienti in stato di disagio;

e. ad integrazione di quanto previsto dalla metodologia AIR, in data 20

dicembre 2007 è stato diffuso il terzo documento per la consultazione, in

relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 29 febbraio

2008 e la cui sintesi è stata pubblicata sul sito internet dell’Autorità nel corso

del mese di marzo 2008;

f. in esito a ciascuna fase della consultazione sono state valutate le opzioni

alternative e riformulate le proposte tenendo conto delle osservazioni

pervenute dai soggetti interessati e altresì degli obiettivi del procedimento,

generali e specifici, come sopra descritto.

le consultazioni condotte hanno evidenziato un sostanziale accordo sugli

obbiettivi perseguiti dall’Autorità con la riforma del sistema tariffario

domestico, individuando quale critica di maggior rilievo, l’assenza

dell’obbiettivo di equità tra quelli individuati dall’Autorità; e che, tale obiettivo

tende ad esprimere la necessità che il sistema tariffario sia in grado di tener

conto anche della effettiva incomprimibilità della domanda da parte del nucleo

famigliare;

in sede di consultazione l’Autorità ha dichiarato di poter fare propria detta

istanza, esclusivamente sotto il profilo del contenimento delle variazioni di spesa

conseguente alla riforma tariffaria, ferma restando la necessità di assicurare che

anche le tematiche ambientali siano fatte oggetto di attenzione e che il settore

domestico riceva adeguati segnali che inducano ad un contenimento dei

consumi;

con deliberazione n. 135/07 l’Autorità ha effettuato una prima revisione della

struttura della tariffa dell’energia elettrica applicata alle utenze domestiche, al

fine di garantirne la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio

di vendita nel settore elettrico dell’1 luglio 2007; e che la medesima

deliberazione prevedeva che detta riforma avesse carattere transitorio in attesa

della definizione di un nuovo sistema di tutela sociale, sostitutivo della tutela

generalizzata garantita attualmente dalla tariffa D2;

la riforma introdotta con la deliberazione n. 135/07 ha avuto continuità nelle

disposizioni degli articoli 31 e 32 del TIT;

ai sensi dell’articolo 32 del TIT, nel corso del periodo di regolazione 2008-2011

l’Autorità aggiorna con il meccanismo del price-cap, entro il 31 ottobre

dell’anno precedente a quello di efficacia, le componenti della tariffa D1 e, di

conseguenza, quelle della tariffa D2 e D3;

con la deliberazione n. 349/07 l’Autorità ha previsto che tra i corrispettivi di

dispacciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 sia compresa la componente

DISPBT e che tale componente è differenziata, con riferimento ai clienti

5

domestici, per scaglioni di consumo sulla base dei medesimi scaglioni e della

medesima articolazione della tariffa D2 e D3;

con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di

adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella

direttiva europea 2003/54/CE, ritenendo opportuno includere in tale categoria

non solo i clienti in condizioni di disagio economico, ma anche quelli in gravi

condizioni di salute che necessitano dell’utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche

alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in

vita;

il decreto di cui al precedente alinea:

a. introduce, a far data dall’1 gennaio 2008, meccanismi di compensazione

della spesa sostenuta dai clienti vulnerabili;

b. stabilisce che tale compensazione trovi uniforme applicazione sul territorio

nazionale, preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti e

promuova un uso efficiente delle risorse;

c. utilizza l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, quale

strumento di selezione dei beneficiari, individuando una soglia unica a livello

nazionale;

d. prevede la cumulabilità delle agevolazioni concesse per le situazioni di

disagio economico con quelle concesse a causa della presenza di gravi

condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche

alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in

vita;

e. dispone che gli o neri derivanti dai meccanismi di compensazione della spesa

siano inclusi tra gli o neri generali afferenti al sistema elettrico;

f. ritiene opportuno che le procedure per l’accesso e l’attivazione dei

meccanismi facciano riferimento ai Comuni;

g. per i clienti domestici in condizioni di disagio economico, prevede che la

compensazione sia tale da produrre una riduzione della spesa dell’utente

medio, indicativamente, del 20% e che sia parametrata al numero di

componenti la famiglia anagrafica;

h. per i clienti domestici nel cui nucleo famigliare sono presenti persone che

versano in gravi condizioni di salute stabilisce che il distributore verifichi

che le utenze siano incluse negli elenchi predisposti per l’attuazione delle

procedure di distacco programmato e che il Ministero della Salute possa

adottare apposite misure ai fini dell’individuazione delle apparecchiature

medico-terapeutiche necessarie per il mantenimento in vita;

i. prevede che, nell’ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario,

l’Autorità possa prevedere l’introduzione di meccanismi di gradualità;

l’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto 28 dicembre 2007, inoltre, prevede

che “l’Autorità provvede a definire le modalità applicative […del sistema di

compensazione per i clienti disagiati…], secondo criteri di equità e di graduale

superamento degli effetti dei meccanismi redistributivi attualmente esistenti,

mitigando le conseguenze economiche sulle categorie di clienti domestici,

negativamente interessati dalla manovra”;

con deliberazione n. 269/07, in attuazione del Convenzione tra l’Autorità per

l’energia elettrica e il gas e il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione

Generale per l’energia e le risorse minerarie, in materia di destinazione delle

6

risorse di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 18 dicembre 2006,

l’Autorità ha istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il Conto

per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico

in stato di disagio, destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei clienti del

settore elettrico in stato di disagio; e che tale Conto è previsto al comma 54.1,

lettera u) del TIT;

l’Autorità, ai fini della definizione dei costi operativi riconosciuti per il servizio

di distribuzione dell’energia elettrica nel periodo regolatorio 2008-2011, ha

previsto che i costi connessi ad attività non comprese tra le attività svolte dalle

imprese distributrici durante l’anno di riferimento, sarebbero stati riconosciuti

con specifici provvedimenti e sulla base di opportuni meccanismi di

aggiornamento del vincolo ai ricavi;

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, con

deliberazione ARG/elt 101/08 l’Autorità ha sottoposto all’approvazione del

Ministero dello sviluppo economico le possibili modalità compensative per i

clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in

gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche

necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia

elettrica;

alla data del presente provvedimento, l’approvazione di cui al precedente punto

non è stata formalizzata;

l’articolo 81, comma 29 del decreto legge n. 112/08 ha disposto l’istituzione di

un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente

di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno

abbienti;

l’articolo 81, comma 32 del medesimo decreto legge n. 112/08, ha previsto che

“…al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare

bisogno e su domanda di queste, è concessa ai cittadini residenti che versano in

condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo

comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con o nere

a carico dello Stato.”.

Ritenuto opportuno:

dare attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la

fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio

economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del

decreto 28 dicembre 2007, prevedendo che il soggetto della filiera elettrica

competente a ricevere la certificazione del diritto a godere della compensazione

nonché a erogare la compensazione medesima, sia l’impresa distributrice;

istituire, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, una

nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli

oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia

elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi

condizioni di salute, o neri posti in capo al Conto di cui al comma 54.1, lettera u)

del TIT;

7

prevedere che la componente tariffaria di cui al precedente punto venga

applicata alla generalità dell’utenza, ad esclusione dei soggetti destinatari delle

compensazioni per la cui copertura la medesima è stata istituita;

prevedere che le imprese distributrici possano trattenere il gettito derivante

dall’applicazione della componente AS, nei limiti delle compensazioni erogate, al

fine di minimizzare le esigenze di trasferimenti finanziari tra le medesime

imprese distributrici e la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

procedere alla riforma del sistema tariffario applicabile alla generalità delle

utenze domestiche, in linea con la proposta contenuta nella consultazione 20

dicembre 2007, confermando la tariffa D1 quale “tariffa di riferimento” e:

a. mantenendo l’attuale criterio di differenziazione delle tariffe domestiche in

base alla residenza anagrafica e all’impegno di potenza, fermo restando il

vincolo di gettito complessivo pari a quello ottenibile tramite

l’applicazione della tariffa D1 a tutti i clienti domestici;

b. prevedendo una struttura a scaglioni di consumo relativamente ai

corrispettivi tariffari afferenti il servizio di trasporto, non solo per i clienti

con tariffa D2 ma anche per quelli con tariffa D3, garantendo, nel

contempo, l’uniformità tra detti scaglioni e quelli rilevanti ai fini

dell’applicazione delle accise ai sensi del decreto legislativo n. 26/07;

c. disponendo il (parziale per la D2 e totale per la D3) riallineamento delle

quote fisse (per punto di prelievo e per kW impegnato) verso la tariffa di

riferimento D1, così da contemperare l’esigenza di una maggiore coerenza

con i costi del servizio con l’obbiettivo di contenere entro limiti

ragionevoli la variazione di spesa per i clienti con consumi medio-bassi

con tariffa D2;

d. introducendo elementi di progressività sui corrispettivi a copertura dei

servizi regolati;

prevedere che i medesimi criteri previsti per la riforma del sistema tariffario

applicabile alla generalità dei clienti domestici siano utilizzati per il

cambiamento dell’articolazione della componente DISPBT;

in sede di primo avvio del sistema, anche al fine di favorire la diluizione

temporale del flusso di istanze di prima ammissione, prevedere che le

compensazioni di cui al decreto 28 dicembre 2007, per i clienti che ne faranno

richiesta entro il 28 febbraio 2009, siano riconosciute a valere dall’1 gennaio

2008;

introdurre disposizioni transitorie circa l’individuazione delle apparecchiature

medico terapeutiche di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre

2007, in attesa dell’adozione delle apposite misure da parte del Ministero della

salute, in relazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 del medesimo

decreto 28 dicembre 2007;

rinviare a un successivo provvedimento la disciplina delle modalità

compensative per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano per

l’esistenza in vita di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia

elettrica;

introdurre disposizioni specifiche miranti a favorire l’effettivo e rapido avvio del

sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria

dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per

8

la raccolta delle istanze di accesso alla compensazione, e le imprese distributrici,

soggetti individuati dall’Autorità per l’erogazione della medesima;

disporre che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per effetto delle

disposizioni contenute nel presente provvedimento, siano riconosciuti

nell’ambito degli ordinari meccanismi di aggiornamento delle tariffe di

distribuzione, anche tenendo conto del diverso regime di riconoscimento dei

costi tra le imprese che hanno costituito una società separata per l’erogazione del

servizio di maggior tutela e le imprese distributrici che erogano direttamente tale

servizio;

disporre l’avvio del sistema di compensazioni nel quarto trimestre 2008,

prevedendo altresì che, da tale data, venga avviata l’applicazione della

componente tariffaria AS;

prevedere che, fermo restando l’aggiornamento annuale della tariffa D1 di cui

all’articolo 32 del TIT, l’entrata in vigore della nuova struttura tariffaria

applicabile alla generalità dell’utenza sia rinviata all’1 gennaio 2009, dato entro

la quale, prevedibilmente, potranno avvenire le prime erogazioni delle

compensazioni;

definire con successivo provvedimento i nuovi livelli della componente DISPBT

che verranno applicati dal 1 gennaio 2009;

prevedere che le modalità applicative del regime di compensazione della spesa

sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati

vengano rese compatibili con eventuali ulteriori strumenti pubblici di sostegno

sociale destinati ad incidere sulla spesa per la fornitura di energia elettrica, anche

in esito alla conversione in legge del decreto legge n. 112/08

DELIBERA

Articolo 1

Regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati definito

ai sensi del decreto 28 dicembre 2007

1.1 Sono approvate le «Modalità applicative del regime di compensazione della

spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici

disagiati», allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e

sostanziale (Allegato A).

Articolo 2

Modifiche e integrazioni del TIT

2.1 Al comma 1.1 del TIT è aggiunta la seguente definizione:

“• decreto 28 dicembre 2007 è il decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,

delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre

2007, recante Determinazione dei criteri per la definizione delle

compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per

i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di

9

salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18

febbraio 2008;”.

2.2 Al comma 45.2 del TIT, è aggiunta la seguente lettera:

“f) componente tariffaria AS, per la copertura degli o neri derivanti

dall’adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico

in stato di disagio, di cui 


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