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 Da Milano3

04 Marzo, 2005
Mutui: il PD lombardo propone un fondo regionale di 10 milioni di euro
Contributi a chi ha un mutuo per la prima casa per diminuire gli effetti della crisi finanziaria

Mutui: il PD lombardo propone un fondo regionale

di 10 milioni di euro

Contributi a chi ha un mutuo per la prima casa per diminuire gli effetti della crisi finanziaria

Un contributo straordinario della Regione per limitare gli effetti della corsa dei mutui. È questo il senso di un progetto di legge presentato dal Partito Democratico al Consiglio regionale della Lombardia. La proposta del PD comporta che la Regione costituisca un fondo regionale dell’importo di 10 milioni di euro l’anno con il quale sostenere i cittadini che abbiano contratto un mutuo o altro strumento finanziario per l’acquisto della prima casa e che abbiano visto crescere in modo significativo il proprio tasso e di conseguenza la rata mensile. Verso questi soggetti la Regione, secondo la proposta del PD, deve intervenire garantendo un contributo a fondo perduto pari alla metà della quota annua di interessi, per una cifra non superiore a 1500 euro e per un massimo di tre annualità.

“La crisi che sta colpendo i mercati mondiali – spiegano Giuseppe Benigni e Luca Gaffuri, consiglieri del PD e primi firmatari del progetto di legge - rischia di ricadere pesantemente sulle famiglie e sui cittadini, partendo proprio da un bene essenziale come la casa. La crescita smodata del tasso interbancario, dovuta al crollo della fiducia tra le banche stesse, può determinare, per chi ha contratto un mutuo a tasso variabile una crescita della rata mensile anche del 20 o 30%, che per una famiglia a reddito medio e medio basso comporta un peso notevole, talvolta superiore alle proprie disponibilità. Le istituzioni devono fare la propria parte per garantire queste famiglie e il primo passo è quello di intervenire con un aiuto economico che diminuisca gli effetti della crisi. Abbiamo avanzato una proposta concreta e ci attendiamo che la maggioranza colga il nostro invito e la metta al più presto in discussione”.

 

Secondo il progetto di legge del PD, hanno diritto al contributo i cittadini lombardi con reddito Isee non superiore a 42mila euro, che abbiano contratto un mutuo o altro strumento finanziario a tasso variabile, anche se poi convertito in tasso fisso, per l’acquisto della prima casa tra il 1° giugno 2003 e il 30 giugno 2007. La casa deve essere di valore risultante dall’atto notarile compreso tra 80mila e 350mila euro e deve essere l’unica casa posseduta dal mutuatario, ed eventualmente dal consorte, all’interno della stessa provincia. Il contributo non è cumulabile con altri contributi.

 

PROGETTO DI LEGGE

“ABBATTIMENTO PER GLI INTERESSI SUI MUTUI PRIMA CASA”

Di iniziativa dei Consiglieri:

 

Giuseppe Benigni

 

Luca Gaffuri

 

Giuseppe Adamoli

 

Battista Bonfanti

 

Giuseppe Civati

 

Gianfranco Concordati

 

Maria Grazia Fabrizio

 

Dionigi Guindani

 

Franco Mirabelli

 

Ardemia Oriani

 

Fortunato Pedrazzi

 

Carlo Porcari

 

Francesco Prina

 

Riccardo Sarfatti

 

Carlo Spreafico

 

Stefano Tosi

 

Sara Valmaggi

 

Antonio Viotto

 

RELAZIONE

Anche in Lombardia, sempre più famiglie trovano difficoltà ad o norare le rate dei mutui contratti a tassi variabili per l’acquisto della prima casa.

 

In seguito alla stretta creditizia operata dalla BCE a partire dal 2005 un mutuo ventennale di 150.000 € stipulato nel settembre 2004 é passato da una rata di circa 854,00 € mensili ad una di 991,00, con un aumento complessivo annuo di 1644 €.

 

Tale fenomeno è stato ulteriormente acuito:

 

1) dallo spropositato aumento dei prezzi delle abitazioni, che ha portato ad un conseguente incremento delle somme prese a prestito per finanziare l’acquisto dell’immobile;

 

2) dalla crisi di liquidità che ha colpito il sistema creditizio, la quale ha portato sensibili incrementi dei parametri di indicizzazione dei mutui sui circuiti interbancari (euribor), sia pur in costanza del livello dei tassi ufficiali di sconto.

 

La presente legge si propone, quindi, attraverso l’erogazione di contributi regionali in conto interessi, di ridurre le crescenti difficoltà incontrate dai singoli e dalle famiglie nel pagamento dei mutui contratti a tasso variabile per l’acquisto della prima casa.

 

Al riguardo, si ritengono particolarmente esposti i soggetti che hanno contratto mutui indicizzati nel periodo compreso fra il 1 giugno 2003 e il 30 giugno 2007, periodo in cui si è verificato l’incremento dei tassi.

 

Le somme che si propongono di stanziare (almeno 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010) e i relativi limiti contributivi massimi (€ 1500,00 l’anno per tre anni) potranno garantire fra i 6500 e i 7000 interventi di sostegno; dato, questo, che rappresenta una soglia appena di sufficienza in una regione con le dinamiche di costo complessive come la Lombardia.

 

Per gli scopi prefissati è più che mai necessaria una legge semplice, stringata, di facile ed immediata applicazione e fruizione.

 

Vista l’estrema attualità sociale della materia trattata si ritiene, infine, che la presente proposta di legge rivesta i caratteri dell’urgenza.

 

Articolo 1 - (Ambito di applicazione)

I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono cittadini residenti in regione Lombardia da almeno 5 anni e che abbiano contratto un mutuo bancario, ovvero altro strumento finanziario assimilabile, per l’acquisto della prima casa, ubicata in regione Lombardia, e che non dispongano di altri immobili abitativi di proprietà, o di proprietà di altro componente del nucleo familiare, ubicati nella Provincia di residenza.

 

Per fruire dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui al comma 1 devono:

 

non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità, ivi comprese quelle di cui alla l.r. 23/1999;

 

avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del d. lgs. 109/1998 e relativi provvedimenti attuativi, comunque non superiore ad € 42.000,00 annui;

 

aver contratto, in una data compresa fra il 1 giugno 2003 e il 30 giugno 2007, mutuo o altro strumento finanziario assimilabile a tasso variabile di durata non inferiore ad anni dieci, anche se poi convertito in mutuo a tasso fisso ad interesse più elevato.

 

La prima casa oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:

 

non essere di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);

 

avere un valore, risultante dall’atto notarile, non superiore ad € 350.000,00 e non inferiore a € 80.000,00;

 

avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla vigente normativa in materia.

 

Articolo 2 - (Modalità d’intervento e contributi)

La Regione favorisce il pagamento dei mutui o di altri strumenti finanziari assimilabili contratti per l’acquisto della prima casa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo precedente mediante l’erogazione di contributi sino al 50% della somma annua da corrispondere a titolo di interessi all’istituto finanziatore.

 

Il contributo di cui al comma 1 non può in ogni caso essere superiore ad € 1.500,00 l’anno e non può essere concesso per più 3 anni, anche non continuativi.

 

Articolo 3 - (Disposizioni di attuazione)

La Giunta regionale, sentite le associazioni sindacali e di categoria competenti, approva, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, le disposizioni che regolano le modalità di accesso nonché l’ordine di priorità nella concessione dei contributi previsti negli articoli precedenti.

 

I contributi oggetto della presente legge non possono essere comunque richiesti dopo l’inizio del procedimento esecutivo di escussione delle garanzie a presidio del finanziamento contratto.

 

La Giunta regionale, al termine del primo anno di attuazione della presente legge, in collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente, verifica la congruità dei fondi messi a disposizione nella prima annualità, al fine di apportare le eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

 

Articolo 4 - (Norma finanziaria)

Per l’attuazione della presente legge è istituito apposito fondo con una dotazione di almeno 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Articolo 5 - (Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 35 dello Statuto.

Stefano Tessera

Ufficio Stampa PD

Consiglio regionale della Lombardia

Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano

tel. 02.67.48.2283 - 2261

cell. 339.105.1174

fax 02.67.48.2842

 

 

 


       


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