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04 Marzo, 2005
Disegno di legge afavore dei lavoratori frontalieri Svizzeri
Lavoratori rimasti disoccupati in Italia a seguito di cessazione del rapporto di lavoro

Disegno di legge a favore dei lavoratori frontalieri Svizzeri
Lavoratori rimasti disoccupati in Italia a seguito di cessazione del rapporto di lavoro
Il senatore Claudio Micheloni, insieme ai colleghi Barbolini, Pegorer, Bertuzzi e Randazzo, ha presentato venerdì scorso una proposta di legge contenente disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati e a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di una iniziativa nata dal confronto con le organizzazioni sindacali,italiane e svizzere, dei frontalieri i cui punti salienti sono: la riconferma della legge 147/97, ovvero l'utilizzo del fondo di disoccupazione dei frontalieri, costituito presso l'Inps, soltanto allo scopo originario, cioè per i frontalieri disoccupati; l 'elevazione della misura dell'indennità dal 50 al 70% dell'ultimo stipendio, per un periodo di 18 mesi anzichè di 12 per chi accetta i corsi di riqualificazione; l'elevazione del periodo medesimo rispettivamente a 21 e a 24 mesi per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni e per quelli con più di 56 anni; l'inserimento nelle liste di mobilità; la possibilità di usufruire dell' indennità di disoccupazione anche per i frontalieri non italiani residenti in Italia da più di due anni. Auspico che nel corso dell'iter parlamentare la proposta accolga il favore di uno schieramento ampio e politicamente trasversale, in modo da diventare realmente uno strumento efficace di tutela dei frontalieri e dei loro diritti.
Grazie per l'attenzione e cordiali saluti
Claudio Pozzetti responsabile nazionale Cgil frontalieri

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei Senatori MICHELONI, BARBOLINI,
PEGORER, BERTUZZI, RANDAZZO
Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro
RELAZIONE
Onorevoli Senatori !!- Il presente disegno di legge intende predisporre una serie di misure a sostegno dei lavoratori frontalieri di cittadinanza italiana in Svizzera rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
La recente crisi economica mondiale ha accentuato tale problematica lasciando numerosi cittadini Italiani privi di occupazione stabile.
Il numero complessivo dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera è pari a circa 50.000 unità, gran parte dei quali impiegati con contratti di lavoro interinale nel settore dei servizi, dell'industria manifatturiera e nell'edilizia, e ai quali non è garantito alcun reddito nei periodi di inattività.
La perdita del posto di lavoro, pur accompagnata da un trattamento di disoccupazione speciale, disciplinato dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, crea, tuttavia, non poche difficoltà ai soggetti e alle famiglie coinvolte.
Il diritto al trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori frontalieri italiani che perdono il lavoro in Svizzera è disciplinato dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, che, tra le altre cose, stabilisce che sia lo Stato di residenza (e dunque l'Italia) a farsi carico del pagamento dell'indennità di disoccupazione. Nello specifico, i lavoratori frontalieri sono assoggettati a una trattenuta mensile sul salario ricevuto in Svizzera che viene poi, in parte, trasferita dalla Svizzera all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), su una contabilità separata, destinata al pagamento dell'indennità di disoccupazione. Una disposizione contenuta negli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea ha previsto che, a partire dal Io giugno 2009, la Svizzera non è più tenuta a versare all'Italia i contributi per la disoccupazione, anche se ai frontalieri continueranno ad essere trattenuti sulla busta paga svizzera.
Anche dopo l'interruzione del trasferimento dei versamenti da parte della Svizzera, le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri continueranno ad essere garantite in Italia dalla legge 147/1997 che stabilisce il pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione fino all'esaurimento del fondo giacente nella gestione separata dell'INPS che, a oggi, ammonta a circa 380 milioni di euro. Quindi, in conclusione, a partire dal mese di giugno 2009 è cessata la retrocessione dei contributi da parte della Svizzera; i lavoratori frontalieri continuano a versare i premi per l'assicurazione disoccupazione in Svizzera e l'INPS continuerà a pagare le indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.
Bisogna evidenziare che le iniziative anticrisi del Governo svizzero hanno favorito il ricorso alla « cassa integrazione », utilizzabile anche dai lavoratori frontalieri, e questo intervento ha di certo limitato (per un periodo) il ricorso a massicci licenziamenti. Qualche impresa, tuttavia, ha già manifestato l'intendimento di voler utilizzare il ricorso al « lavoro ridotto » per ristrutturarsi, con riduzione permanente degli effettivi. La scadenza di molte "casse integrazione" è programmata per le prossime settimane.
Dai dati raccolti fino alla fine dello scorso dicembre 2009 nei diversi uffici del sindacato OCST (Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese) è stato rilevato un consistente aumento di lavoratori frontalieri che hanno perso il posto di lavoro, quantificabile intorno al 40 - 50 % ¡n più rispetto allo stesso periodo del 2008.
La legge n. 147 del 1997 prevede, per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera (divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro), un periodo di indennizzo di dodici mesi e un importo dell'indennità compreso tra il 25 e il 50 per cento del salario medio percepito nell'ultimo anno di lavoro in Svizzera.
Dalla sua entrata in vigore, visto il consistente fondo esistente, l'indennità versata è sempre stata del 50 per cento del salario lordo.

I lavoratori svizzeri percepiscono, invece, un’indennità pari al 70 o all’80% del salario lordo per la durata di 400 giornate lavorative. Essa sale fino a 520 giornate per chi ha oltre cinquantacinque anni di età e a 640 giornate per chi è prossimo alla pensione.
Considerando, inoltre, che la legge n. 147 del 1997 è finanziata con i contributi versati dai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e che essa rappresenta l’unico ammortizzatore sociale esistente per i frontalieri (pagato da INPS peraltro con soldi provenienti dalla Svizzera), le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL (Italia), OCST, SYNA, UNIA e USS (Svizzera) attive da tempo nella tutela del lavoro frontaliero, intendono sostenere la presente proposta.
Nei mesi scorsi le Organizzazioni sindacali hanno sottoposto ai lavoratori questa proposta che ha visto raccogliere migliaia di firme di adesione ed appoggio.
Forti dell’appoggio dei lavoratori, CGIL, CISL, UIL, OCST, SYNA, UNIA e USS, intendono sostenere la proposta al fine che i fondi della legge n. 147 del 1997 detenuti sul fondo sociale INPS, vangano utilizzati esclusivamente per il pagamento dei trattamenti contro la disoccupazione per i lavoratori frontalieri, scongiurando prelievi o storni parziali dal fondo INPS stesso per finanziare iniziative alternative che nulla hanno a che vedere con il sostegno al reddito per questa categoria di lavoratori.
A seguito di casi reali che sono stati registrati negli anni passati dai patronati INCA CGIL, INAS CISL, ITAL UIL, le Organizzazioni Sindacali sostenitrici di questo progetto di legge, condividono di inserire una modifica sostanziale rispetto ai requisiti necessari per poter accedere al trattamento speciale di disoccupazione frontalieri. A causa della legislazione vigente in Svizzera, nel momento in cui un lavoratore è costretto a sospendere temporaneamente la propria attività lavorativa a causa di malattia o infortunio, non viene versato alcun contributo previdenziale, a differenza di ciò che avviene in Italia. Non avendo alcun contributo versato, tale periodo quindi non potrebbe essere conteggiato facendo quindi decadere il diritto alla disoccupazione speciale per i frontalieri.
I Sindacati CGIL, CISL, UIL, OCST, SYNA, UNIA e USS sostengono quindi la proposta di garantire il trattamento speciale di disoccupazione in favore di quei lavoratori che hanno fatto registrare negli ultimi due anni periodi di malattia o infortunio, considerandoli pertanto periodi neutri. Quindi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, possano tali periodi determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l’assicurazione svizzera contro la disoccupazione .
Questi periodi di malattia e/o infortunio devono già oggi essere indicati su di un apposito formulario, da parte del datore di lavoro svizzero.
Le OOSS ribadiscono l'importanza di poter aumentare la durata di pagamento dell'indennità di disoccupazione speciale frontalieri per le lavoratrici ed i lavoratori frontalieri anziani licenziati, che oggi sono i primi a perdere il lavoro e che nel futuro avranno più difficoltà di reinserimento nel mondo lavorativo.
La proposta di legge in esame dispone, pertanto, che il periodo di indennizzo previsto per i lavoratori frontalieri italiani «divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro», che attualmente è di dodici mesi per tutti, venga portato a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli da cinquantasei anni di età e oltre.
Per concludere, la legge n. 147 del 1997 concede la possibilità ai soggetti a cui è concesso il diritto del trattamento speciale di disoccupazione frontalieri di potersi iscrivere presso i Centri per l'Impiego provinciali, alle liste della piccola mobilità di cui la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni.
A seguito di verifiche approfondite con i competenti servizi regionali della Lombardia, le organizzazioni sindacali sopra ricordate, hanno potuto rilevare che tale procedura non è affatto utilizzata dai frontalieri, che quindi perdono notevoli possibilità legate ad incentivi per eventuali assunzioni in Italia ed inoltre a tutta quella serie di interventi di sostegno al reddito ed orientamento che tutte le Regioni italiane hanno predisposto per particolari categorie di disoccupati. CGIL, CISL, UIL, OCST, SYNA, UNIA e USS quindi avvallano la presente proposta di inserire una automaticità di inserimento dei frontalieri che percepiscono l’indennità nelle liste di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, presso i Centri per l’Impiego provinciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147)
1. Al comma 2, dell'articolo 1, della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Tale conto, istituito presso l'INPS, potrà essere utilizzato esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.>>
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, anche ai lavoratori frontalieri anche non italiani residenti in Italia da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 2
(Modifiche all'articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo:<< Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale frontalieri, nel caso in cui nei due anni precedenti lo stato di disoccupazioni siano presenti periodi di malattia o infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni. Ne consegue che, pur non potendo essere presi in considerazioni ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, i predetti periodi di malattia e7o infortunio possano determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione.>>


Art. 3
(Modifiche all'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147)
1. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori che si rendono disponibili al mutamento di settore, di mansioni e di luogo di lavoro mediante frequenza ad appositi corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, a 21 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni di età e a 24 mesi per i lavoratori con più di 55 anni.>>

Art. 4
(Innalzamento della misura dell'indennità)
1. La misura dell'indennità di disoccupazione speciale frontalieri di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, è elevata al 70 per cento dell'ultimo stipendio in godimento per i lavoratori che si rendono disponibili al mutamento di settore, di mansioni e di luogo di lavoro mediante frequenza ad appositi corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

Art. 5
(Modifiche all'art. 4 legge 5 giugno 1997, n. 147)

1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è sostituito dal seguente: « Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge, è inserito automaticamente nelle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Il relativo o nere è a carico della gestione di cui all’articolo 1, comma 2. La sede INPS territorialmente competente relativamente al ricevimento ad alla lavorazione della domanda di disoccupazione, comunicherà l’accettazione della domanda stessa sia all’interessato che anche al Centro per l’Impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il Centro per l'impiego provvederà all’inserimento di tale nominativo all’interno delle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ».

 


       


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