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 Volontariato

04 Marzo, 2005
Modello 730 integrativo entro il 31 ottobre 2006
La correzione degli eventuali errori è possibile presso i centri fiscali autorizzati (CAF) o professionisti abilitati.

Nel raccogliere la documentazione necessaria per la compilazione del modello 730, il contribuente può essersi dimenticato qualche o nere deducibile o detraibile, ma anche di qualche reddito occasionale; il modello 730 inviato all’Amministrazione può contenere, dunque, un errore a favore o a sfavore del contribuente.

La correzione degli eventuali errori è possibile entro il 31 ottobre 2006, tramite i centri fiscali autorizzati (CAF) o professionisti abilitati. Questo vale anche per i contribuenti i quali si erano rivolti per la compilazione del modello 730 originario all’assistenza fiscale del sostituto d’imposta. Le correzioni integrative di una precedente dichiarazione, a favore del contribuente, non sono soggette a sanzioni.

Se l’errata compilazione del modello ha comportato minore credito o maggiore debito d’imposta (errore “a sfavore del contribuente”), è possibile presentare un modello 730 integrativo, (o correggere l’errore in via telematica entro il 31 ottobre 2006) oppure il modello UNICO 2006 PF “correttivo nei termini”.

Se il sostituto d’imposta da indicare nella dichiarazione integrativa è diverso da quello che aveva effettuato il conguaglio derivante dalla dichiarazione originaria (ed è il caso di coloro che abbiano interrotto nel frattempo il proprio rapporto di lavoro per iniziarne un altro oppure svolgano prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa presso diversi committenti), il contribuente presenterà al Caf (o al professionista abilitato) il prospetto di liquidazione relativo solo all’integrazione (nel caso in cui la dichiarazione originaria è stata compilata dal medesimo CAF o professionista), oppure tutta la documentazione (nel caso in cui la dichiarazione originaria è stata compilata dal sostituto d’imposta).

I CAF (come i professionisti abilitati) entro il 15 novembre 2006 consegneranno ai contribuenti il nuovo prospetto di liquidazione e comunicheranno ai sostituti d’imposta i dati necessari per effettuare il conguaglio dell’imposta sulla busta paga del mese di dicembre. È da sottolineare che i sostituti d’imposta procederanno con la liquidazione dei conguagli risultanti dalle dichiarazioni originarie (per esempio trattenendo le rate dei debiti d’imposta) senza fare compensazione con i crediti risultanti dalle dichiarazioni integrative.

L’invio telematico delle dichiarazioni integrative all’Agenzia dell’Entrate dovrà avvenire entro il 2 gennaio 2007.

Se l’errore è stato commesso “a danno dell’erario” (maggiore credito o minore debito d’imposta del contribuente), per la correzione è necessario il “ravvedimento operoso” con il versamento della maggiore imposta dovuta, presentando il modello UNICO 2006 PF. Sarà “correttivo nei termini” (e va inviato telematicamente entro il 31 ottobre 2006), oppure “integrativo” (inviato dopo il 31 ottobre 2006 ma entro il 31 luglio 2007). Il modello deve contenere anche i dati già esposti nella dichiarazione originaria. Dovrà essere utilizzato il modello UNICO anche dai contribuenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro e non ne hanno iniziato uno nuovo. Come nel caso del modello 730 integrativo, la presentazione del modello UNICO integrativo non sospende la procedura di conguaglio già avviata dai sostituti d’imposta in base alla dichiarazione originaria. Nel modello UNICO integrativo sono previste le caselle per indicare le somme di imposta a credito e a debito del contribuente risultanti dal modello 730 originario; inoltre viene indicata la differenza d’imposta a credito del contribuente di cui chiedere il rimborso, quale credito potrà essere anche portato a credito, in diminuzione o in compensazione dell’imposta dovuta nell’anno successivo. 


       


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